Art. 6.
(Direttore esecutivo).

      1. Il direttore esecutivo è nominato, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute e, successivamente, dal consiglio di amministrazione dell'Autorità, tra un elenco di candidati stilato a seguito di avviso pubblico.
      2. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta.
      3. Il consiglio di amministrazione può revocare l'incarico al direttore esecutivo, in qualsiasi momento, quando esso non abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione medesimo o per gravi e giustificati motivi.
      4. Il direttore esecutivo è incaricato di:

          a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;

          b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità;

          c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

          d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

          e) gestire il bilancio dell'Autorità;

          f) gestire le questioni relative al personale;

 

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          g) sviluppare e mantenere i rapporti con il Parlamento, con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e con gli organismi scientifici internazionali.

      5. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

          a) il progetto di relazione generale riguardante l'attività svolta dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

          b) il progetto del programma di lavoro per l'anno successivo;

          c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente;

          d) il progetto di bilancio per l'anno successivo.

      6. Il direttore esecutivo, previa approvazione del consiglio di amministrazione, trasmette la relazione e il programma di cui alle lettere a) e b) del comma 5 al Governo e al Parlamento e li rende pubblici.